I dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi all’ Agenzia delle Entrate, tramite SdI, in formato elettronico.
La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. n. 178/2020) ha abolito l’invio dell’Esterometro, ma permane l’obbligo per i soggetti passivi IVA nel territorio dello Stato, di comunicare le operazioni attive e passive verso l’estero.
La comunicazione, tramite fattura, riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese verso e da soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
Quali dati vanno trasmessi allo SdI? Facciamo chiarezza.
La compilazione e la trasmissione del file XML relativo alla fattura devono avvenire seguendo le specifiche tecniche fornite dall’Agenzia delle Entrate, compilando il campo Natura operazione con il codice N2.2 in relazione al Tipo documento con codice TD17, TD18 o TD19:
- TD17 per Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18 per Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 per Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
Una distinzione fondamentale è pertanto tra operazioni passive o attive, intracomunitarie, ossia realizzate con operatori residenti in Paesi UE, oppure extracomunitarie quindi realizzate con operatori residenti in Paesi Extra UE.
La comunicazione deve essere trasmessa qualora il singolo acquisto superi la soglia dei 5.000,00 euro.
Al contrario, non vanno trasmessi allo SdI i singoli acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini Iva in Italia, se di importo inferiore a 5.000,00 euro.
L’invio dei dati relativi alle operazioni attive verso l’estero è previsto entro i termini ordinari in materia di fatturazione elettronica, pari a 12 giorni dall’effettuazione della cessione o della prestazione.
Per le operazioni ricevute dall’estero, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 15 del mese successivo dall’effettuazione dell’operazione.
Infine, l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere sono soggette a sanzioni, nello specifico si applica la sanzione amministrativa di euro 2,00 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400,00 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni dai termini di scadenza per l’emissione delle e-fatture.