#investimenti | Cosa fare per ottenere il credito d’imposta?
✔ Dal 2023 al 2025 sono ancora in vigore gli incentivi per gli investimenti 4.0, infatti chi effettua un investimento può ottenere un credito d’imposta del -20% del costo fino a 2,5 milioni di euro
-10% del costo per la quota di oltre i 2,5 ml di euro e fino a 10 ml
– 5% del costo per la quota tra i 10 ml e fino a 20 ml
❗ Fino al 30 giugno 2026 si può ottenere il credito, se entro il 31/12/2025 è stato versato un acconto di almeno il 20%.
I passaggi chiave per ottenere il credito d’imposta
📍 fattura: bene con Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30/12/2020 legge di bilancio 2021 (la 178/2020);
📍relazione di consegna inviata con PEC;
📍relazione di interconnessione inviata con PEC;
📍relazione tecnica che certifica che il bene (valore >300K) è tecnicamente conforme (allegato A) inviata con PEC;
📍pratica al GSE, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.3.2024, che ha introdotto nuove misure per il monitoraggio degli investimenti 4.0.; 👉 ESEMPIO nuovo obbligo comunicativo per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2023 fino al 29 marzo 2024, per i quali è prevista solo la comunicazione successiva al completamento degli investimenti in beni 4.0. A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE.
📍Nella dichiarazione dei redditi SC o SP compilare il quadro RU.
📍Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24 e spetta:
– in tre quote annuali di pari importo per gli investimenti agevolabili ai sensi della L. 178/2020 (investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020) a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari”, dall’anno di avvenuta interconnessione e comunicazione GSE per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
📍Modalità di contabilizzazione: Il doc. OIC n. 16 par. 86,87,88 e OIC n. 24 prevede che i contributi devono essere rilevati sulla base della vita utile del cespite cui si riferiscono, alternativamente tramite:
– il c.d. metodo diretto, a riduzione del costo dell’immobilizzazione, con conseguenti minori ammortamenti;
– il c.d. metodo indiretto, con imputazione quali contributi c/impianti alla voce A.5) di conto economico “Altri ricavi e proventi” e sono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi.
📍Trattamento fiscale: Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non concorre alla formazione della base imponibile hashtag#IRES né al valore della produzione ai fini hashtag#Irap.