Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 relativo alla riforma fiscale sull’accertamento attuativo della legge delega fiscale n. 111/2023. La parte innovativa della riforma è senz’altro costituita dal concordato preventivo biennale (CPB) che consente all’Amministrazione finanziaria di determinare in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi da assoggettare all’Irpef o Ires e all’Irap da proporre al contribuente che potrà accettarla o meno.

Il contribuente, una volta comunicata l’accettazione della procedura, è vincolato all’obbligo di dichiarare gli importi concordati, fatto salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, specificamente previste da un Decreto del Mef e a condizioni che esso producano una riduzione dei redditi effettivi superiore al 60% rispetto a quelli concordati.

 Stima del reddito CPB (fattori considerati per la stima del reddito):

– Reddito dichiarato per il 2023, a cui vengono applicate le variazioni legate alle misurazioni dei singoli indicatori elementari di affidabilità (ISA). Se dopo l’applicazione degli Isa gli indicatori risultano migliorabili, è preso di riferimento il valore dei ricavi o dei compensi necessari al raggiungimento della massima affidabilità fiscale.

– Valutazione dei risultati economici nella gestione operativa degli ultimi 3 periodi di imposta, il confronto con i valori di riferimento settoriali e la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ex studi di settore, sono diventati l’architrave che regge l’intero impianto dell’accordo fiscale, infatti il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2024 ha approvato la metodologia per l’elaborazione della proposta del reddito e del valore della produzione, con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

 IN ESTREMA SINTESI

 1. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software per inserire i dati ed elaborare la proposta;

2. il contribuente, qualora volesse aderire, trasmette all’ADE la sua accettazione entro il termine per versare del saldo delle imposte (31/10/2024).

 Gli effetti che si producono con l’accettazione

1. obbligo a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;

2. il reddito realizzato nei due periodi, oggetto di accordo, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;

3. il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l’Irap e per l’Iva;

4. durante il periodo di due anni, tutte le partite IVA dovranno raggiungere un punteggio di 10 (il massimo) negli ISA.

 Vantaggi

1. possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato (NB n°1);

2. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973) – (NB n°2);

3. esonero dal visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a euro 50.000 annui per i crediti Iva e per un importo non superiore a euro 20.000 annui per i crediti Irpef/Ires e Irap;

4. esonero dal di conformità ovvero dalla garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a euro 50.000 annui;

5. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative.

 NOTA 1: l’irrilevanza del maggior reddito rispetto a quello concordato può risultare appetibile solo da chi è certo che i suoi risultati saranno più alti rispetto a quelli contenuti nella proposta.

NOTA 2: Attenzione, la limitazione pertanto riguarda solo gli accertamenti relativi al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap. È fatto salvo il potere dell’AdE di effettuare qualsiasi attività istruttoria e qualora, in esito ad essa, emergessero cause di decadenza dal CPB, l’Amministrazione finanziaria riacquisisce il potere di effettuare gli accertamenti ex articolo 39. Ovviamente non sussiste alcuna limitazione agli accertamenti in materia di Iva, atteso che il CPB non esplica alcun effetto in tale comparto.

 

Alcuni punti chiave:

1. Pianificazione fiscale: il concordato permette di pianificare in anticipo il reddito e le imposte, semplificando la gestione finanziaria;

2. Certezza: grazie all’accordo preventivo, il contribuente sa esattamente quanto dovrà pagare, evitando sorprese o incertezze;

3. Collegamento al recupero del sommerso: il concordato è strettamente collegato al processo di regolarizzazione delle attività economiche e fiscali. Se un’attività economica era stata svolta in modo “sommerso” (senza dichiarazione o pagamento delle imposte), il concordato può essere utilizzato per regolarizzare la situazione e pianificare i pagamenti futuri.

Requisiti e Condizioni Ostative:

Possono accedere al CPB coloro che, nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o hanno estinto quelli per un importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).

 Tuttavia, non possono accedere al CPB i contribuenti che presentano una delle seguenti cause di esclusione:

– Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato.

– Condanna per reati specifici commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato

– dichiarano ricavi/compensi di importo superiore a € 5.164.569 (limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF), dunque non “di minori dimensioni”.

 Cessazione del concordato:

Il DM stabilisce le circostanze eccezionali che portano alla cessazione del concordato, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 50% rispetto ai valori oggetto del CPB. Nello specifico:

1. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

2. altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività, in misura tale da renderli parzialmente o totalmente inagibili e non più idonei all’utilizzo (danni alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, oppure la sospensione dell’attività dove il principale o unico cliente abbia interrotto l’attività in seguito di tali eventi);

3. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

4. cessione in affitto dell’unica azienda;

5. sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione con comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

 

Gli eventi n. 1-2-5 determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024. In loro presenza è applicata una riduzione del:

 

– 10% se gli eventi straordinari hanno causato una sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i 30 e 60 giorni;

– 20% per sospensioni superiori a 60 giorni e inferiori a 120;

– 30% con una sospensione > 120 giorni.

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