La Riforma fiscale 2024 rafforza il potere dei contribuenti nel ricorso all’esercizio di Autotutela.

Quando un contribuente riceve un accertamento fiscale può disporre, secondo normativa, dell’esercizio dell’autotutela, per evitare di instaurare un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria o incorrere nella riscossione coattiva dei tributi.

La riforma fiscale ha introdotto la distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa.

La Legge del 27/07/2000 n. 212, che prevede posizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, viene così modificata all’art. 10 quater, comma 1, e all’art. 10- quinques, dal Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 Articolo 1, entrato in vigore dal 18/01/2024.

Autotutela obbligatoria

Il Fisco è tenuto ad annullare atti di imposizione o a rinunciare all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità̀ dell’atto o dell’imposizione:

-errore di persona;

-errore di calcolo;

-errore sull’individuazione del tributo;

-errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

-errore sul presupposto d’imposta;

-mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

-mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

In tutti questi casi, l’annullamento dell’atto è obbligatorio e il contribuente è maggiormente tutelato in caso in cui non riceva risposta dall’Agenzia, senza che si intraprenda la strada del ricorso, secondo l’art. 10-quater sopra citato.

Autotutela facoltativa

L’autotutela è facoltativa nei casi in cui sussista un vizio di illegittimità o vi sia infondatezza dell’atto o dell’imposizione, secondo quanto stabilito dall’articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente, al comma 1:

“Fuori dei casi di cui all’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.”

In questo caso, l’autotutela può essere integrale o parziale, e trova applicazione anche senza l’istanza di parte, potendo intervenire anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi.

Viene infine sottolineata la riduzione della responsabilità amministrativa, relativamente alle valutazioni di fatto nei casi di autotutela la responsabilità erariale di cui all’art.1, comma 1, della l. 14.1.1994, n. 20, che è stata limitata all’ipotesi di dolo.

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