L’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto la riduzione di due anni dei termini di accertamento, sia ai fini IVA che per i redditi, per i contribuenti che tracciano i pagamenti, ricevuti ed effettuati, di importo superiore a 500 euro e comunicano queste informazioni all’Agenzia delle Entrate, attraverso la dichiarazione dei redditi. Questa agevolazione è particolarmente interessante per imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi.

Nel dettaglio:

  • Tracciabilità dei Pagamenti: per usufruire della riduzione dei termini di accertamento, è necessario garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti di importo superiore a 500 euro. Ciò implica che i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Inoltre, sono stati ritenuti mezzi di pagamento ammissibili (tracciabili) anche le ricevute bancarie e i MAV.
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: i contribuenti devono comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, nella dichiarazione annuale, ai fini delle imposte sui redditi. Questo può essere fatto tramite il Modello Redditi, spuntando l’apposita casella nel quadro RS del modello.
  • Beneficio Fiscale: passando dai termini ordinari (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) a quelli ridotti (31 dicembre del terzo anno successivo), si ottiene un vantaggio significativo nella pianificazione fiscale.

Non sarà possibile beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento se le disposizioni in vigore non prevedono l’obbligo di fatturazione elettronica. Ad esempio, per gli esercenti attività sanitarie è vietata l’emissione della fattura elettronica per le prestazioni effettuate nei confronti dei privati. In tal caso, quindi, non è possibile fruire del beneficio fiscale.

Non è stato ancora chiarito, invece, se la riduzione di due anni dei termini di accertamento trovi applicazione laddove il cedente/prestatore abbia posto in essere operazione nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello stato italiano. In questa ipotesi, infatti, non è obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico, ma esclusivamente l’esterometro.

Garantire la tracciabilità dei pagamenti e comunicare queste informazioni all’Agenzia delle Entrate, tramite la dichiarazione dei redditi, è una delle manovre atte a contrastare e diminuire l’evasione fiscale italiana, ed è utile ai contribuenti che desiderano semplificare la gestione fiscale e ridurre il rischio di accertamenti. Con tale sistema lo Stato cerca di approcciare in maniera collaborativa al contribuente, favorendo chi assume un comportamento diligente e meritevole.

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