La pensione integrativa CHE COS’È: una forma di risparmio pensionistico rivolta ai dipendenti ed ai lavoratori autonomi, che si aggiunge alla pensione di base del regime pubblico obbligatorio e si può considerare il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano.

QUAL È IL SUO SCOPO: è quello di contribuire a mantenere un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento.

I VANTAGGI FISCALI DEL FONDO PENSIONE

QUALI SONO I BANTAGGI FISCALI:

  • I contributi versati annualmente nel fondo pensione integrativo sono fiscalmente deducibili, ovvero vengono dedotti dal reddito dichiarato ai fini del calcolo dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).
  • Il regime fiscale è agevolato rispetto ad ogni altra forma di risparmio o investimento, in quanto è prevista una tassazione ridotta dei rendimenti finanziari con un’aliquota del 20% rispetto al 26% delle altre forme di investimento.
  • La pensione integrativa, in fase di erogazione, è tassata con aliquota agevolata massima del 15%, che a partire dal quindicesimo anno di partecipazione scende dello 0,3% fino ad arrivare al 9% minimo, aliquote decisamente inferiori rispetto alle aliquote IRPEF sui redditi, che vanno dal 23% al 43%.

HAI MAI SENTITO PARLARE DEL VANTAGGIO DELL’EXTRA DEDUCIBILITÀ?

Come precedentemente indicato la normativa in vigore prevede il vantaggio di poter dedurre la cifra versata annualmente nel proprio fondo pensione.

Le somme versate in fase di accumulo, vanno a ridurre il reddito imponibile e di conseguenza la tassazione (l’aliquota marginale) IRPEF diminuisce.  L’importo massimo deducibile annualmente è pari, ad oggi, a 5.164,57 euro (stabilito dall’ Art. 8, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252).

EXTRA DEDUCIBILITÀ: con riferimento al comma del suddetto decreto, i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti, che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, possono godere di un maggior limite di deducibilità se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore ai 5164,57 euro annui.

In tale caso, a partire dal sesto anno e per i venti anni successivi, la deduzione potrà essere di 5.164,57 euro annui incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore a 2.582,29 euro.

In sostanza, chi non ha usufruito della deducibilità completa di 5.165 euro, ha la possibilità di usufruire di un’extra deducibilità fino ad un massimo di 7.747,00 euro annui, nei successivi 20 anni.

 

CONVERSIONE DEL PREMIO IN PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’Agenzia dell’Entrate stabilisce che i contributi per la previdenza complementare, derivanti dalla conversione del Premio di Risultato, non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, entro i limiti di deducibilità previsti dalla legge (3.000 euro).
In altre parole, questi contributi sono esentasse al momento del versamento nei fondi pensione, quindi la conversione del Premio di Risultato in contributi per un fondo pensione può offrire notevoli benefici fiscali.

LA MAXI DEDUZIONE DI 10.746,86 EURO

Diverse risposte dell’Agenzia dell’Entrate ad istanze di interpello, ci offrono esempi di deduzioni su imponibili fiscali veramente considerevoli, di seguito l’esempio di una maxi deduzione. (risposta ADE 154/76 2024).

Sostanzialmente il fondo di pensione integrativo offre degli ottimi risultati di deduzione al punto di consentire la possibilità di rientrare in scaglioni di tassazione più bassi rispetto alle aliquote IRPEF previste.