L’IMU (Imposta Municipale Unica) è l’imposta patrimoniale dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si tratta di un tributo comunale che sostituisce l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).
L’imposta viene calcolata in base al valore catastale dell’immobile e alle aliquote stabilite dal comune di appartenenza. È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
Pagamento
Il versamento dell’IMU è previsto in due rate: l’acconto, pari al 50%, da pagare entro il 16 giugno e il saldo del restante 50%, da pagare entro il 16 dicembre. Tuttavia, è anche possibile versare l’IMU in un’unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.
Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità (art. 1, comma 765):
– modello F24;
– bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
– piattaforma PagoPA.
Mancato pagamento o pagamento tardivo
Per coloro che non hanno pagato l’acconto entro la scadenza di giugno è possibile pagare tardivamente, con una riduzione delle sanzioni applicate, grazie al ravvedimento operoso.
Con il ravvedimento operoso il soggetto può regolarizzare la propria posizione, in maniera spontanea, in caso di mancato pagamento, pagamento errato o tardivo. Tale opzione può essere usata solo se il fisco non si è adoperato per recuperare le somme dovute.
Tipologie ravvedimento operoso:
Il pagamento dell’IMU può essere sanato con il ravvedimento operoso:
- “sprint” per ritardi fino a 14 gg. In questo caso la sanzione è del 15% ridotta a 1/15 per giorno, con maggiorazione pari allo 0,1% giornaliero più l’interesse al tasso legale;
- “breve” per ritardi oltre il 14° giorno ma entro il 30°. In questo caso la sanzione è pari all’1,5%, oltre all’interesse al tasso legale;
- “intermedio” applicabile dopo i 30 giorni ma entro i 90. In questo caso la sanzione applicabile è pari all’1,67% più gli interessi al tasso legale;
- “lungo” per ritardi di pagamento entro un anno. In questo caso la sanzione è pari al 3,75%, oltre agli interessi legali;
- “biennale” per ritardi entro la dichiarazione relativa all’anno successivo o due anni dall’omissione. In questo caso la sanzione pari al 4,29%, oltre gli interessi al tasso legale;
- “lunghissimo o ultra biennale” con sanzioni applicabili pari al 5%, oltre gli interessi legali.
Come pagare in ritardo l’IMU
Il versamento deve avviene tramite modello F24, utilizzando il solo codice tributo previsto per l’IMU e indicando le relative sanzioni ed interessi calcolate al giorno del versamento. Deve essere specificato, inoltre, il Comune destinatario del versamento.